Patrimonio sociale – Proventi di esercizio – Esercizio sociale

Articolo 28

Il Patrimonio del Consorzio è costituito:

  1. dai contributi corrisposti dai soci al momento della loro iscrizione in base all’art. 10, comma a);
  2. dai beni mobili ed immobili che, per acquisti, donazioni o per qualsiasi altro titolo, vengano in proprietà al Consorzio.

Dei beni costituenti il patrimonio sociale viene tenuto l’inventario.

Articolo 29

I proventi di esercizio sono costituiti:

  1. dai contributi sociali di cui all’art. 10, commi b) e c);
  2. da contributi concessi dalla Comunità Economica Europea, dallo Stato, da Regioni, da altri Enti Pubblici e Privati, anche internazionali;
  3. dagli stessi interessi del patrimonio.

Articolo 30

L’esercizio sociale finanziario ha la durata di un anno e va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Ogni anno deve essere compilato dal Consiglio di Amministrazione il Bilancio Consuntivo al 31 dicembre da sottoporre all’Assemblea ordinaria insieme alla relazione del Consiglio di Amministrazione.

Per la natura e le finalità del Consorzio l’esercizio sociale non potrà dar luogo ad alcun utile da dividersi tra i soci. Eventuali eccedenze dovranno tassativamente essere riservate o ad iniziative statutarie da attuarsi negli esercizi successivi o a diminuzione dei contributi sociali di cui alle lettere b) e c) dell’articolo 10.

Il Consiglio di Amministrazione provvederà inoltre ogni anno a sottoporre all’Assemblea il Bilancio Preventivo insieme al programma di attività da svolgere nel nuovo esercizio.

Articolo 31

Qualora venga deliberato lo scioglimento del Consorzio, il patrimonio sarà destinato con decisione dell’Assemblea, ad iniziative zootecniche di pubblica utilità.

Articolo 32

Per quanto non previsto nel presente Statuto, si applicano le norme del Codice Civile e delle leggi vigenti in materia.

Articolo 33

Nel caso di controversie è competente il Foro di Grosseto.