Soci

Articolo 7

Possono essere Soci sostenitori del Consorzio gli Enti Pubblici e Privati che condividono gli scopi del Consorzio e contribuiscono alla loro realizzazione.

Articolo 8

Possono essere Soci ordinari del Consorzio:

  • gli allevatori [ovvero i proprietari di almeno una fattrice che depositino almeno un CIF (certificato d’intervento fecondativo) ogni due (2) anni], i proprietari e gli utilizzatori, singoli ed associati, di cavalli di razza maremmana;
  • gli organismi collettivi con personalità giuridica, gli Enti di ricerca, gli Enti di supporto al settore qualunque sia la loro forma giuridica, che svolgono una o più attività per lo sviluppo, la valorizzazione, il miglioramento, l'utilizzazione e la commercializzazione del cavallo maremmano.

Articolo 9

Chi desidera diventare Socio del Consorzio deve presentare domanda di ammissione al Consiglio di Amministrazione. La domanda, per le persone fisiche, dovrà specificare:

  1. cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale;
  2. consistenza globale del patrimonio zootecnico allevato.

La domanda di ammissione delle persone giuridiche, degli organismi, delle società e/o degli Enti, sottoscritta dal legale rappresentante, dovrà specificare:

  1. denominazione o ragione sociale, sede sociale e codice fiscale;
  2. elenco dei soci e consistenza globale del patrimonio zootecnico rappresentato, se esistenti. Tale domanda dovrà altresì essere corredata da:
  3. copia dello Statuto o dei patti sociali;
  4. copia conforme della delibera dell’organo sociale che autorizza la domanda;
  5. copia conforme dell'atto di nomina del rappresentante legale.

Tutte le domande indistintamente dovranno contenere una dichiarazione di conoscenza ed accettazione del presente statuto in ogni sua parte. Sull’accoglimento della domanda decide il Consiglio di Amministrazione.

Articolo 10

Ogni socio ordinario deve versare:

  1. una quota di iscrizione “una tantum” dell’ammontare stabilito dall’Assemblea;
  2. una quota annuale di adesione al Consorzio, da versarsi entro e non oltre il primo trimestre di ogni anno, dell’ammontare stabilito dall’Assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione;
  3. eventuali altri contributi straordinari approvati dall’Assemblea e relativi ad iniziative di carattere particolare.

Articolo 11

L’esercizio dei diritti sociali spetta ai soci regolarmente iscritti ed in regola con il pagamento delle quote di cui all’articolo 10.

Articolo 12

Ogni socio ordinario ha diritto ad un voto.

Articolo 13

L’adesione al Consorzio comporta i seguenti obblighi per i Soci:

  1. l’osservanza delle norme statutarie e delle deliberazioni regolarmente adottate dagli organi del Consorzio;
  2. l’astensione da ogni iniziativa e dal compimento di atti pregiudizievoli ai fini perseguiti dal Consorzio e dalle attività esercitate dal medesimo;
  3. la non appartenenza e/o partecipazione ad organismi ed Enti i cui scopi sociali o la cui attività siano in concorrenza o in contrasto con quelli del Consorzio.

Articolo 14

La qualità di socio si perde:

  • per la perdita del requisito richiesto per l'ammissione;
  • per esclusione, quando il socio sia in mora con il versamento dei contributi, quando non osservi lo statuto, l'eventuale regolamento interno e le legittime deliberazioni dell'assemblea, quando svolga ingiustamente azioni ai danni dell'associazione, o di altri associati, ledendone gli interessi anche morali. L'esclusione è pronunciata dall'assemblea dei soci. Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di sospendere, sino all'assemblea, il socio ritenuto responsabile di gravi violazioni che possano comportare l'esclusione dal Consorzio;
  • per recesso. Il socio che intende recedere deve comunicare la propria intenzione con il preavviso di almeno sei (6) mesi, tramite lettera raccomandata o posta elettronica certificata al Consiglio di Amministrazione del Consorzio.

Oltre che nei casi previsti dalla Legge il Consiglio di Amministrazione può determinare l’esclusione del Socio che:

  1. in qualunque modo danneggia moralmente o materialmente il Consorzio oppure fomenta dissidi o disordini tra i Soci;
  2. svolge attività in contrasto o in concorrenza con quella del Consorzio;
  3. non osserva le disposizioni contenute nello Statuto nonché le deliberazioni legalmente prese dagli organi sociali competenti;
  4. senza giustificato motivo non adempie puntualmente agli obblighi assunti a qualunque titolo verso il Consorzio;
  5. non rispetti le norme dettate dalla legge sul benessere animale.

Nei casi di minore gravità il Consiglio di Amministrazione può limitarsi a diffidare o a sospendere dai diritti riconosciuti dallo Statuto, per un periodo da tre (3) mesi ad un (1) anno, il consorziato che abbia posto in essere comportamenti di cui al comma precedente.

Il Consiglio di Amministrazione può altresì deliberare la sospensione del consorziato in attesa del giudizio della Magistratura relativo ai comportamenti anzidetti. Al consorziato contro il quale si intendono promuovere i provvedimenti di cui ai precedenti commi, devono essere comunicati, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, i fatti contestati con invito a contro-dedurre per iscritto. Tale controdeduzione dovrà pervenire al Consorzio entro trenta (30) giorni dalla ricezione della comunicazione del provvedimento, al Collegio dei Probiviri che decide inappellabilmente.

L’opposizione non ha effetto sospensivo, né l’esclusione delle menzionate deliberazioni potrà comunque essere sospesa prima della decisione definitiva del Collegio adito.

L’applicazione dei suddetti provvedimenti non preclude il ricorso all’Autorità Giudiziaria da parte dei competenti Organi consortili per i casi nei quali ciò sia necessario od opportuno ai sensi del presente Statuto e della legislazione vigente.

Ai sensi dell’art. 2609 C.C. la perdita della qualità di consorziato non comporta alcun diritto alla restituzione dei contributi versati né alcun diritto alla liquidazione di quota del Fondo Consortile e non estingue l’obbligo dei versamenti di contributi ancora da effettuare.

Nel caso di morte di un Socio il Consorzio continuerà il rapporto con gli eredi o legatari della quota sociale purché essi abbiano i requisiti per l’ammissione. Essi, entro sei (6) mesi dalla data del decesso, dovranno indicare quello di loro che assumerà la qualità di socio o li rappresenterà di fronte al Consorzio. In difetto di tale designazione si applica l’art.2347, 2° e 3° comma del Codice Civile.