Lo Statuto
Articolo 1
E’ costituito il "Consorzio Nazionale per la valorizzazione dei Cavalli di Razza Maremmana”, in sigla "CONMAR".
Articolo 2
Trattandosi di consorzio con attività esterna, ai sensi dell’art. 2612 del Codice Civile, la sede dell’ufficio costituito è posta in Grosseto in via Canova n. 13/A.
L’Assemblea dei consorziati potrà istituire o sopprimere sedi secondarie, agenzie e dipendenze in genere, sia in Italia che all’estero.
Il trasferimento della sede nell’ambito del medesimo Comune non costituirà modifica dello statuto sociale.
Articolo 3
La durata del Consorzio è fissata sino al 31 dicembre 2064 e potrà essere prorogata a termini di legge.
Articolo 4
Il Consorzio opera nel quadro della politica generale e delle direttive organizzative dell’Associazione Nazionale Allevatori Cavallo di Razza Maremmana (A.N.A.M.). Il Consorzio svolge la propria attività in Italia, nonché in ogni altra zona del territorio della Comunità Europea e del Mondo ove venga allevato il Cavallo di razza Maremmana, compatibilmente con le esigenze organizzative del Consorzio stesso.
Il Consorzio non ha finalità di lucro.
Articolo 5
Lo scopo del Consorzio è quello di promuovere e realizzare iniziative intese a valorizzare e diffondere il cavallo maremmano, il suo impiego, con particolare riferimento all'addestramento, alla promozione ed alla commercializzazione.
Per conseguire lo scopo, può adottare tutti i mezzi ritenuti idonei, tra cui:
- promuovere iniziative volte alla valorizzazione ed allo sviluppo permanente del cavallo maremmano in materia di economia, di impiego e della salvaguardia culturale connessa alla sua storia;
- promuovere la conoscenza e la ricerca di migliori sbocchi per tutte le attività equestri;
- favorire il sostegno degli interessi socio-professionali comuni mediante interventi pubblici sia a livello locale, sia nazionale che comunitario;
- promuovere le relazioni con gli interlocutori ed i partner finanziari;
- promuovere lo sviluppo ed il miglioramento delle comunicazioni e delle relazioni tra i Soci del Consorzio e la pubblica amministrazione;
- promuovere attività di doma, addestramento, avviamento all'attività sportiva di ogni disciplina equestre, commercializzazione e promozione dei cavalli maremmani;
- svolgere attività di studio al fine di esprimere pareri sui progetti e sui provvedimenti normativi e legislativi riferiti all'ambito di competenza del Consorzio;
- attuare iniziative volte ad ottenere la valorizzazione e l'ottimizzazione della politica regionale, nazionale e comunitaria in materia di aiuti allo sviluppo socio economico, particolarmente in zone rurali e in zone svantaggiate (favorendo la lotta alla disoccupazione ed alla esclusione sociale);
- promuovere e sostenere lo sviluppo della ricerca in tutti i diversi aspetti di interesse del settore equestre;
- promuovere e sostenere la formazione - sia a livello di formazione di base che di formazione continua di tutti i livelli di professionalità necessarie allo sviluppo del Consorzio visto nella sua complessità.
Il Consorzio svolgerà tutte le azioni necessarie al raggiungimento dello scopo sociale servendosi prevalentemente della collaborazione tecnica dei soci e/o degli organismi da questi supportato, che per competenza possono utilmente prestare la propria opera.
Il Consorzio potrà inoltre associarsi ad altri organismi a carattere regionale, nazionale e sovra nazionale, con simile vocazione e finalità che non siano in contrasto o in concorrenza con l'operato o la strategia dello stesso.
Articolo 6
Per il conseguimento delle proprie finalità, il Consorzio può inoltre:
- coordinare le iniziative tendenti alla tutela degli interessi generali degli associati e provvedere alla rappresentanza di questi nei confronti di Enti pubblici e di altre organizzazioni nazionali ed internazionali;
- espletare tutti gli incarichi e le attività eventualmente affidati dalle Autorità competenti, nonché da altri Enti ed Associazioni;
- prestare servizi organizzativi, tecnici, amministrativi e commerciali agli associati e agli altri protagonisti della filiera, nonché organizzare e gestire corsi di qualificazione ed aggiornamento professionale;
- contribuire all’attuazione di attività di sperimentazione, di ricerca, di analisi e di studi, in collaborazione ed intesa con Università, Istituti, Enti Pubblici, costituendo anche appositi comitati o commissioni;
- curare l’immagine dei propri associati e degli altri protagonisti della filiera, suggerendo e coordinando tutte le iniziative in tal senso;
- supportare la commercializzazione dei prodotti, attraverso iniziative di vendita diretta o di altre forme di commercio della produzione;
- supportare la commercializzazione della produzione dei Soci e/o tramite accordi o convenzioni con altri Enti, Associazioni, Cooperative, Consorzi o Società;
- svolgere ogni altra attività ritenuta utile alla tutela ed alla valorizzazione del cavallo di razza maremmana.
Per il conseguimento dei propri scopi il Consorzio potrà costruire, acquistare, vendere, permutare immobili, stipulare contratti di appalto, di affitto, di locazione, compiere attività immobiliari, mobiliari, creditizie e finanziarie ed avvalersi delle provvidenze ed agevolazioni di legge, fornire assistenza ai soci per gli aspetti commerciali di compravendita di materiali, beni e servizi per i soci, per l’intera filiera del cavallo: allevatori, addestratori, cavalieri, commercianti, circoli ippici ed utilizzatori in senso lato.
Il Consorzio potrà partecipare ad altri Consorzi, Enti, Istituti, Cooperative, Associazioni, Organizzazioni e Società le cui finalità non siano in contrasto con gli scopi consortili previsti nel presente statuto e purché tale partecipazione sia utile per il conseguimento degli scopi sociali.
Articolo 7
Possono essere Soci sostenitori del Consorzio gli Enti Pubblici e Privati che condividono gli scopi del Consorzio e contribuiscono alla loro realizzazione.
Articolo 8
Possono essere Soci ordinari del Consorzio:
- gli allevatori [ovvero i proprietari di almeno una fattrice che depositino almeno un CIF (certificato d’intervento fecondativo) ogni due (2) anni], i proprietari e gli utilizzatori, singoli ed associati, di cavalli di razza maremmana;
- gli organismi collettivi con personalità giuridica, gli Enti di ricerca, gli Enti di supporto al settore qualunque sia la loro forma giuridica, che svolgono una o più attività per lo sviluppo, la valorizzazione, il miglioramento, l'utilizzazione e la commercializzazione del cavallo maremmano.
Articolo 9
Chi desidera diventare Socio del Consorzio deve presentare domanda di ammissione al Consiglio di Amministrazione. La domanda, per le persone fisiche, dovrà specificare:
- cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale;
- consistenza globale del patrimonio zootecnico allevato.
La domanda di ammissione delle persone giuridiche, degli organismi, delle società e/o degli Enti, sottoscritta dal legale rappresentante, dovrà specificare:
- denominazione o ragione sociale, sede sociale e codice fiscale;
- elenco dei soci e consistenza globale del patrimonio zootecnico rappresentato, se esistenti. Tale domanda dovrà altresì essere corredata da:
- copia dello Statuto o dei patti sociali;
- copia conforme della delibera dell’organo sociale che autorizza la domanda;
- copia conforme dell'atto di nomina del rappresentante legale.
Tutte le domande indistintamente dovranno contenere una dichiarazione di conoscenza ed accettazione del presente statuto in ogni sua parte. Sull’accoglimento della domanda decide il Consiglio di Amministrazione.
Articolo 10
Ogni socio ordinario deve versare:
- una quota di iscrizione “una tantum” dell’ammontare stabilito dall’Assemblea;
- una quota annuale di adesione al Consorzio, da versarsi entro e non oltre il primo trimestre di ogni anno, dell’ammontare stabilito dall’Assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione;
- eventuali altri contributi straordinari approvati dall’Assemblea e relativi ad iniziative di carattere particolare.
Articolo 11
L’esercizio dei diritti sociali spetta ai soci regolarmente iscritti ed in regola con il pagamento delle quote di cui all’articolo 10.
Articolo 12
Ogni socio ordinario ha diritto ad un voto.
Articolo 13
L’adesione al Consorzio comporta i seguenti obblighi per i Soci:
- l’osservanza delle norme statutarie e delle deliberazioni regolarmente adottate dagli organi del Consorzio;
- l’astensione da ogni iniziativa e dal compimento di atti pregiudizievoli ai fini perseguiti dal Consorzio e dalle attività esercitate dal medesimo;
- la non appartenenza e/o partecipazione ad organismi ed Enti i cui scopi sociali o la cui attività siano in concorrenza o in contrasto con quelli del Consorzio.
Articolo 14
La qualità di socio si perde:
- per la perdita del requisito richiesto per l'ammissione;
- per esclusione, quando il socio sia in mora con il versamento dei contributi, quando non osservi lo statuto, l'eventuale regolamento interno e le legittime deliberazioni dell'assemblea, quando svolga ingiustamente azioni ai danni dell'associazione, o di altri associati, ledendone gli interessi anche morali. L'esclusione è pronunciata dall'assemblea dei soci. Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di sospendere, sino all'assemblea, il socio ritenuto responsabile di gravi violazioni che possano comportare l'esclusione dal Consorzio;
- per recesso. Il socio che intende recedere deve comunicare la propria intenzione con il preavviso di almeno sei (6) mesi, tramite lettera raccomandata o posta elettronica certificata al Consiglio di Amministrazione del Consorzio.
Oltre che nei casi previsti dalla Legge il Consiglio di Amministrazione può determinare l’esclusione del Socio che:
- in qualunque modo danneggia moralmente o materialmente il Consorzio oppure fomenta dissidi o disordini tra i Soci;
- svolge attività in contrasto o in concorrenza con quella del Consorzio;
- non osserva le disposizioni contenute nello Statuto nonché le deliberazioni legalmente prese dagli organi sociali competenti;
- senza giustificato motivo non adempie puntualmente agli obblighi assunti a qualunque titolo verso il Consorzio;
- non rispetti le norme dettate dalla legge sul benessere animale.
Nei casi di minore gravità il Consiglio di Amministrazione può limitarsi a diffidare o a sospendere dai diritti riconosciuti dallo Statuto, per un periodo da tre (3) mesi ad un (1) anno, il consorziato che abbia posto in essere comportamenti di cui al comma precedente.
Il Consiglio di Amministrazione può altresì deliberare la sospensione del consorziato in attesa del giudizio della Magistratura relativo ai comportamenti anzidetti. Al consorziato contro il quale si intendono promuovere i provvedimenti di cui ai precedenti commi, devono essere comunicati, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, i fatti contestati con invito a contro-dedurre per iscritto. Tale controdeduzione dovrà pervenire al Consorzio entro trenta (30) giorni dalla ricezione della comunicazione del provvedimento, al Collegio dei Probiviri che decide inappellabilmente.
L’opposizione non ha effetto sospensivo, né l’esclusione delle menzionate deliberazioni potrà comunque essere sospesa prima della decisione definitiva del Collegio adito.
L’applicazione dei suddetti provvedimenti non preclude il ricorso all’Autorità Giudiziaria da parte dei competenti Organi consortili per i casi nei quali ciò sia necessario od opportuno ai sensi del presente Statuto e della legislazione vigente.
Ai sensi dell’art. 2609 C.C. la perdita della qualità di consorziato non comporta alcun diritto alla restituzione dei contributi versati né alcun diritto alla liquidazione di quota del Fondo Consortile e non estingue l’obbligo dei versamenti di contributi ancora da effettuare.
Nel caso di morte di un Socio il Consorzio continuerà il rapporto con gli eredi o legatari della quota sociale purché essi abbiano i requisiti per l’ammissione. Essi, entro sei (6) mesi dalla data del decesso, dovranno indicare quello di loro che assumerà la qualità di socio o li rappresenterà di fronte al Consorzio. In difetto di tale designazione si applica l’art.2347, 2° e 3° comma del Codice Civile.
Articolo 15
Gli organi del Consorzio sono:
- l’Assemblea;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Collegio dei Probiviri.
Articolo 16
L’Assemblea è composta dai Soci ordinari in regola con i versamenti.
Possono partecipare all'Assemblea i soci sostenitori, senza diritto di voto e senza essere conteggiati nel quorum dei presenti.
L’Assemblea ordinaria e/o straordinaria, è convocata dal Consiglio di Amministrazione e può aver luogo anche fuori della sede e dei locali sociali, purché nel territorio nazionale.
L’Assemblea deve essere convocata in via ordinaria almeno una volta all’anno entro il mese di giugno per l’approvazione del Bilancio Consuntivo e Preventivo e per l’esame degli altri argomenti posti all’ordine del giorno.
Viene inoltre convocata ogni qualvolta il Presidente o il Consiglio di Amministrazione lo ritengano opportuno o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un terzo (1/3) degli associati.
La lettera di convocazione deve essere inviata, tramite posta, telefax o e-mail, a tutti i soci ed ai componenti del Collegio dei Revisori dei conti almeno quindici (15) giorni prima della data fissata per l'assemblea.
L'avviso stesso deve contenere l'indicazione del luogo, giorno e ora della riunione in prima e in seconda convocazione, nonché l'elenco degli argomenti da trattare e, nel caso di proposte di modifica dello statuto, l'indicazione degli articoli da modificare con il testo delle modifiche proposte. La seconda convocazione dell’Assemblea non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.
E’ ammessa la delega fra i componenti dell’Assemblea ma ognuno dei Soci non può esercitare più di due (2) deleghe. La delega deve risultare da atto scritto, anche in calce all’invito all’Assemblea, e deve essere rimessa al Presidente prima della riunione.
Articolo 17
L’Assemblea è convocata in sede ordinaria per:
- approvare il Bilancio;
- nominare gli Amministratori ed i Probiviri;
- deliberare sulle eventuali responsabilità degli Amministratori;
- deliberare su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione consortile riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente Statuto e sottoposti al suo esame dagli Amministratori.
Articolo 18
L’Assemblea è convocata in sede straordinaria per trattare e deliberare sugli oggetti dalla legge espressamente riservati alla sua competenza.
L’Assemblea Straordinaria, in particolare, è convocata per deliberare:
- sulle modificazioni dell’atto costitutivo e dello Statuto;
- sulla nomina e sui poteri dei liquidatori.
Articolo 19
L’Assemblea tanto ordinaria che straordinaria è validamente costituita in prima convocazione, qualunque sia l’oggetto da trattare quando è presente la maggioranza semplice dei soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti e rappresentati. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei Soci presenti o rappresentati all’adunanza.
Quando si tratta di deliberare sul cambiamento dell’oggetto sociale, sulla funzione del Consorzio, sul trasferimento della sede sociale anche in altra località del territorio dello Stato, sulla proposta di promuovere azioni di responsabilità nei confronti dei membri del Consiglio di Amministrazione, per violazione del mandato e delle leggi, oppure sullo scioglimento anticipato, tanto in prima che in seconda convocazione, le deliberazioni devono essere prese con il voto favorevole di almeno due terzi (2/3) dei votanti. In questi casi i Soci dissenzienti od assenti hanno diritto di recedere dal Consorzio.
La dichiarazione di recesso deve essere comunicata al Consorzio mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata entro tre (3) giorni dalla conclusione dei lavori dell’assemblea per i Soci intervenuti ad essa e dissenzienti. Agli assenti devono essere comunicate mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata le decisioni assunte dall’Assemblea ed essi possono recedere secondo le stesse modalità del precedente capoverso entro quindici (15) giorni dall’invio della comunicazione stessa.
Il sistema di votazione è stabilito dall’Assemblea la quale può demandare la scelta del Presidente. Si stabilisce, comunque, il sistema di scrutinio segreto quando si tratta di deliberazioni riguardanti persone e la nomina delle cariche.
Articolo 20
L’Assemblea del Consorzio è presieduta dal Presidente e, in caso di assenza, da uno dei Vice Presidenti designati dalla Assemblea stessa in ordine di anzianità. Assume le funzioni di assistente il Segretario del Consorzio o altra persona designata dal Presidente dell’Assemblea.
Dell’adunanza viene redatto, su apposito registro, il relativo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.
Articolo 21
Spetta all’Assemblea:
- la nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione di cui all’articolo 22, scelti tra i nominativi proposti per iscritto da un minimo di tre (3) consiglieri;
- la nomina dei componenti il Collegio dei Probiviri;
- l’approvazione della relazione del Consiglio di Amministrazione, l’approvazione del Bilancio Consuntivo e di quello Preventivo;
- la determinazione dell’eventuale rimborso spese ai componenti il Consiglio di Amministrazione;
- la determinazione dell’ammontare delle quote e dei contributi previsti dall’articolo 10 numeri 1, 2 e 3.
Articolo 22
Il Consiglio di Amministrazione può essere costituito da un minimo di sette (7) fino ad un massimo di nove (9) Consiglieri eletti dall’Assemblea tra i rappresentanti dei consorziati di cui:
- cinque (5) saranno eletti fra i rappresentanti degli allevatori;
- due (2) saranno eletti fra i rappresentanti dei proprietari;
- uno (1) sarà eletto fra i rappresentanti degli utilizzatori;
- uno (1) sarà eletto fra i rappresentanti degli Enti ed Organismi giuridicamente riconosciuti.
Essi durano in carica tre (3) anni e sono rieleggibili.
Il Presidente può invitare a partecipare alle sedute, a titolo consultivo, i rappresentanti degli Organi Nazionali e Regionali interessati alla produzione zootecnica nonché soci sostenitori e persone di particolare competenza in relazione agli argomenti all’ordine del giorno. Assume le funzioni di assistente del Consiglio il Segretario del Consorzio o altra persona designata dal Presidente. Non è prevista alcuna indennità o retribuzione ai componenti del Consiglio di Amministrazione.
Articolo 23
Sono attribuzioni del Consiglio di Amministrazione:
- eleggere, nel suo seno, scegliendoli tra i Consiglieri eletti dall’Assemblea il Presidente ed i due Vice Presidenti;
- perseguire gli obiettivi statutari utilizzando tutti gli strumenti previsti nel presente Statuto, in particolare quelli esposti negli articoli 5 e 6;
- deliberare sull’ammissione dei Soci a norma dell’articolo 9;
- determinare la misura delle quote e dei contributi sociali per la prescritta delibera dell’Assemblea a norma dell’articolo 10;
- curare l’esecuzione delle delibere dell’Assemblea;
- costituire eventuali comitati ai quali delegare attività ben definite;
- deliberare sull’istituzione e sul funzionamento degli uffici del Consorzio;
- nominare il Segretario, assumere o licenziare il personale, determinare il relativo trattamento economico nonché le eventuali variazioni di qualifica;
- amministrare il patrimonio sociale e compiere tutti gli atti di amministrazione ordinaria e straordinaria;
- predisporre annualmente i Bilanci, Consuntivo e Preventivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
- deliberare sullo stare in giudizio;
- deliberare su ogni altra materia non espressamente riservata all’Assemblea.
Il Consiglio può deliberare deleghe a uno o più amministratori ed al Segretario.
Articolo 24
Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente almeno due (2) volte all’anno con preavviso scritto di almeno cinque (5) giorni ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o chi ne fa le veci, lo reputi opportuno presso la sede del Consorzio od anche in altra località. Per i casi di particolare urgenza la convocazione potrà avvenire anche tramite comunicazione telegrafica con preavviso di almeno ventiquattro (24) ore. E’ convocato anche quando ne facciano domanda scritta almeno un terzo (1/3) dei suoi membri.
Le riunioni del Consiglio sono valide con la presenza effettiva di almeno la metà più uno dei suoi componenti. Il Presidente del Consorzio presiede di diritto il Consiglio di Amministrazione; in sua assenza lo sostituisce il Vice Presidente più anziano d’età.
Le deliberazioni del Consiglio sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti. Ogni componente il Consiglio ha diritto ad un voto. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
I componenti del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non intervengano a tre (3) sedute consecutive del Consiglio stesso, decadono dalla carica e vengono sostituiti da nuovi membri nominati dal Consiglio medesimo in ordine di graduatoria tra i non eletti dall’Assemblea. La stessa procedura viene seguita in ogni altro caso di cessazione della carica. I membri così nominati rimangono in carica fino al successivo rinnovo delle cariche sociali.
Dell’adunanza è redatto su apposito registro il relativo verbale che verrà firmato dal Presidente e dal Segretario.
Ai componenti del Consiglio di Amministrazione può essere corrisposto da parte del Consorzio il rimborso delle spese sostenute per l’espletamento del mandato.
Articolo 25
Il Presidente ha la rappresentanza legale e giudiziale del Consorzio. In caso di sua assenza o di impedimento lo sostituisce il Vice Presidente espressamente delegato o, in mancanza di delega, il Vice Presidente più anziano di età. Il Presidente dà le disposizioni necessarie per l’attuazione delle delibere dell’Assemblea dei Soci e del Consiglio di Amministrazione.
Articolo 26
Qualsiasi vertenza che sorgesse tra i soci e tra questi ed il Consorzio nell’ambito dell’attività del Consorzio stesso, è devoluta all’esame del Collegio dei Probiviri, i quali pronunciano le loro decisioni secondo equità. Gli associati sono obbligati ad accettare il giudizio dei Probiviri e a dare ad esso immediata esecuzione.
Il Collegio dei Probiviri, costituito da tre membri eletti dall’assemblea dei Soci, dura in carica tre (3) anni ed i suoi membri sono rieleggibili. Esso elegge nel proprio seno il Presidente.
Articolo 27
Il Segretario provvede ad attuare le disposizioni date dal Consiglio di Amministrazione e dal Presidente del Consiglio ai quali propone le soluzioni ed i provvedimenti che ritiene utili al conseguimento degli scopi statutari e verso i quali è responsabile.
Articolo 28
Il Patrimonio del Consorzio è costituito:
- dai contributi corrisposti dai soci al momento della loro iscrizione in base all’art. 10, comma a);
- dai beni mobili ed immobili che, per acquisti, donazioni o per qualsiasi altro titolo, vengano in proprietà al Consorzio.
Dei beni costituenti il patrimonio sociale viene tenuto l’inventario.
Articolo 29
I proventi di esercizio sono costituiti:
- dai contributi sociali di cui all’art. 10, commi b) e c);
- da contributi concessi dalla Comunità Economica Europea, dallo Stato, da Regioni, da altri Enti Pubblici e Privati, anche internazionali;
- dagli stessi interessi del patrimonio.
Articolo 30
L’esercizio sociale finanziario ha la durata di un anno e va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Ogni anno deve essere compilato dal Consiglio di Amministrazione il Bilancio Consuntivo al 31 dicembre da sottoporre all’Assemblea ordinaria insieme alla relazione del Consiglio di Amministrazione.
Per la natura e le finalità del Consorzio l’esercizio sociale non potrà dar luogo ad alcun utile da dividersi tra i soci. Eventuali eccedenze dovranno tassativamente essere riservate o ad iniziative statutarie da attuarsi negli esercizi successivi o a diminuzione dei contributi sociali di cui alle lettere b) e c) dell’articolo 10.
Il Consiglio di Amministrazione provvederà inoltre ogni anno a sottoporre all’Assemblea il Bilancio Preventivo insieme al programma di attività da svolgere nel nuovo esercizio.
Articolo 31
Qualora venga deliberato lo scioglimento del Consorzio, il patrimonio sarà destinato con decisione dell’Assemblea, ad iniziative zootecniche di pubblica utilità.
Articolo 32
Per quanto non previsto nel presente Statuto, si applicano le norme del Codice Civile e delle leggi vigenti in materia.
Articolo 33
Nel caso di controversie è competente il Foro di Grosseto.