Organi del Consorzio

Articolo 15

Gli organi del Consorzio sono:

  1. l’Assemblea;
  2. il Consiglio di Amministrazione;
  3. il Collegio dei Probiviri.

Articolo 16

L’Assemblea è composta dai Soci ordinari in regola con i versamenti.

Possono partecipare all'Assemblea i soci sostenitori, senza diritto di voto e senza essere conteggiati nel quorum dei presenti.

L’Assemblea ordinaria e/o straordinaria, è convocata dal Consiglio di Amministrazione e può aver luogo anche fuori della sede e dei locali sociali, purché nel territorio nazionale.

L’Assemblea deve essere convocata in via ordinaria almeno una volta all’anno entro il mese di giugno per l’approvazione del Bilancio Consuntivo e Preventivo e per l’esame degli altri argomenti posti all’ordine del giorno.

Viene inoltre convocata ogni qualvolta il Presidente o il Consiglio di Amministrazione lo ritengano opportuno o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un terzo (1/3) degli associati.

La lettera di convocazione deve essere inviata, tramite posta, telefax o e-mail, a tutti i soci ed ai componenti del Collegio dei Revisori dei conti almeno quindici (15) giorni prima della data fissata per l'assemblea.

L'avviso stesso deve contenere l'indicazione del luogo, giorno e ora della riunione in prima e in seconda convocazione, nonché l'elenco degli argomenti da trattare e, nel caso di proposte di modifica dello statuto, l'indicazione degli articoli da modificare con il testo delle modifiche proposte. La seconda convocazione dell’Assemblea non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

E’ ammessa la delega fra i componenti dell’Assemblea ma ognuno dei Soci non può esercitare più di due (2) deleghe. La delega deve risultare da atto scritto, anche in calce all’invito all’Assemblea, e deve essere rimessa al Presidente prima della riunione.

Articolo 17

L’Assemblea è convocata in sede ordinaria per:

  1. approvare il Bilancio;
  2. nominare gli Amministratori ed i Probiviri;
  3. deliberare sulle eventuali responsabilità degli Amministratori;
  4. deliberare su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione consortile riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente Statuto e sottoposti al suo esame dagli Amministratori.

Articolo 18

L’Assemblea è convocata in sede straordinaria per trattare e deliberare sugli oggetti dalla legge espressamente riservati alla sua competenza.

L’Assemblea Straordinaria, in particolare, è convocata per deliberare:

  1. sulle modificazioni dell’atto costitutivo e dello Statuto;
  2. sulla nomina e sui poteri dei liquidatori.

Articolo 19

L’Assemblea tanto ordinaria che straordinaria è validamente costituita in prima convocazione, qualunque sia l’oggetto da trattare quando è presente la maggioranza semplice dei soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti e rappresentati. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei Soci presenti o rappresentati all’adunanza.

Quando si tratta di deliberare sul cambiamento dell’oggetto sociale, sulla funzione del Consorzio, sul trasferimento della sede sociale anche in altra località del territorio dello Stato, sulla proposta di promuovere azioni di responsabilità nei confronti dei membri del Consiglio di Amministrazione, per violazione del mandato e delle leggi, oppure sullo scioglimento anticipato, tanto in prima che in seconda convocazione, le deliberazioni devono essere prese con il voto favorevole di almeno due terzi (2/3) dei votanti. In questi casi i Soci dissenzienti od assenti hanno diritto di recedere dal Consorzio.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata al Consorzio mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata entro tre (3) giorni dalla conclusione dei lavori dell’assemblea per i Soci intervenuti ad essa e dissenzienti. Agli assenti devono essere comunicate mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata le decisioni assunte dall’Assemblea ed essi possono recedere secondo le stesse modalità del precedente capoverso entro quindici (15) giorni dall’invio della comunicazione stessa.

Il sistema di votazione è stabilito dall’Assemblea la quale può demandare la scelta del Presidente. Si stabilisce, comunque, il sistema di scrutinio segreto quando si tratta di deliberazioni riguardanti persone e la nomina delle cariche.

Articolo 20

L’Assemblea del Consorzio è presieduta dal Presidente e, in caso di assenza, da uno dei Vice Presidenti designati dalla Assemblea stessa in ordine di anzianità. Assume le funzioni di assistente il Segretario del Consorzio o altra persona designata dal Presidente dell’Assemblea.

Dell’adunanza viene redatto, su apposito registro, il relativo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

Articolo 21

Spetta all’Assemblea:

  1. la nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione di cui all’articolo 22, scelti tra i nominativi proposti per iscritto da un minimo di tre (3) consiglieri;
  2. la nomina dei componenti il Collegio dei Probiviri;
  3. l’approvazione della relazione del Consiglio di Amministrazione, l’approvazione del Bilancio Consuntivo e di quello Preventivo;
  4. la determinazione dell’eventuale rimborso spese ai componenti il Consiglio di Amministrazione;
  5. la determinazione dell’ammontare delle quote e dei contributi previsti dall’articolo 10 numeri 1, 2 e 3.

Articolo 22

Il Consiglio di Amministrazione può essere costituito da un minimo di sette (7) fino ad un massimo di nove (9) Consiglieri eletti dall’Assemblea tra i rappresentanti dei consorziati di cui:

  • cinque (5) saranno eletti fra i rappresentanti degli allevatori;
  • due (2) saranno eletti fra i rappresentanti dei proprietari;
  • uno (1) sarà eletto fra i rappresentanti degli utilizzatori;
  • uno (1) sarà eletto fra i rappresentanti degli Enti ed Organismi giuridicamente riconosciuti.

Essi durano in carica tre (3) anni e sono rieleggibili.

Il Presidente può invitare a partecipare alle sedute, a titolo consultivo, i rappresentanti degli Organi Nazionali e Regionali interessati alla produzione zootecnica nonché soci sostenitori e persone di particolare competenza in relazione agli argomenti all’ordine del giorno. Assume le funzioni di assistente del Consiglio il Segretario del Consorzio o altra persona designata dal Presidente. Non è prevista alcuna indennità o retribuzione ai componenti del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 23

Sono attribuzioni del Consiglio di Amministrazione:

  1. eleggere, nel suo seno, scegliendoli tra i Consiglieri eletti dall’Assemblea il Presidente ed i due Vice Presidenti;
  2. perseguire gli obiettivi statutari utilizzando tutti gli strumenti previsti nel presente Statuto, in particolare quelli esposti negli articoli 5 e 6;
  3. deliberare sull’ammissione dei Soci a norma dell’articolo 9;
  4. determinare la misura delle quote e dei contributi sociali per la prescritta delibera dell’Assemblea a norma dell’articolo 10;
  5. curare l’esecuzione delle delibere dell’Assemblea;
  6. costituire eventuali comitati ai quali delegare attività ben definite;
  7. deliberare sull’istituzione e sul funzionamento degli uffici del Consorzio;
  8. nominare il Segretario, assumere o licenziare il personale, determinare il relativo trattamento economico nonché le eventuali variazioni di qualifica;
  9. amministrare il patrimonio sociale e compiere tutti gli atti di amministrazione ordinaria e straordinaria;
  10. predisporre annualmente i Bilanci, Consuntivo e Preventivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
  11. deliberare sullo stare in giudizio;
  12. deliberare su ogni altra materia non espressamente riservata all’Assemblea.

Il Consiglio può deliberare deleghe a uno o più amministratori ed al Segretario.

Articolo 24

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente almeno due (2) volte all’anno con preavviso scritto di almeno cinque (5) giorni ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o chi ne fa le veci, lo reputi opportuno presso la sede del Consorzio od anche in altra località. Per i casi di particolare urgenza la convocazione potrà avvenire anche tramite comunicazione telegrafica con preavviso di almeno ventiquattro (24) ore. E’ convocato anche quando ne facciano domanda scritta almeno un terzo (1/3) dei suoi membri.

Le riunioni del Consiglio sono valide con la presenza effettiva di almeno la metà più uno dei suoi componenti. Il Presidente del Consorzio presiede di diritto il Consiglio di Amministrazione; in sua assenza lo sostituisce il Vice Presidente più anziano d’età.

Le deliberazioni del Consiglio sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti. Ogni componente il Consiglio ha diritto ad un voto. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

I componenti del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non intervengano a tre (3) sedute consecutive del Consiglio stesso, decadono dalla carica e vengono sostituiti da nuovi membri nominati dal Consiglio medesimo in ordine di graduatoria tra i non eletti dall’Assemblea. La stessa procedura viene seguita in ogni altro caso di cessazione della carica. I membri così nominati rimangono in carica fino al successivo rinnovo delle cariche sociali.

Dell’adunanza è redatto su apposito registro il relativo verbale che verrà firmato dal Presidente e dal Segretario.

Ai componenti del Consiglio di Amministrazione può essere corrisposto da parte del Consorzio il rimborso delle spese sostenute per l’espletamento del mandato.

Articolo 25

Il Presidente ha la rappresentanza legale e giudiziale del Consorzio. In caso di sua assenza o di impedimento lo sostituisce il Vice Presidente espressamente delegato o, in mancanza di delega, il Vice Presidente più anziano di età. Il Presidente dà le disposizioni necessarie per l’attuazione delle delibere dell’Assemblea dei Soci e del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 26

Qualsiasi vertenza che sorgesse tra i soci e tra questi ed il Consorzio nell’ambito dell’attività del Consorzio stesso, è devoluta all’esame del Collegio dei Probiviri, i quali pronunciano le loro decisioni secondo equità. Gli associati sono obbligati ad accettare il giudizio dei Probiviri e a dare ad esso immediata esecuzione.

Il Collegio dei Probiviri, costituito da tre membri eletti dall’assemblea dei Soci, dura in carica tre (3) anni ed i suoi membri sono rieleggibili. Esso elegge nel proprio seno il Presidente.

Articolo 27

Il Segretario provvede ad attuare le disposizioni date dal Consiglio di Amministrazione e dal Presidente del Consiglio ai quali propone le soluzioni ed i provvedimenti che ritiene utili al conseguimento degli scopi statutari e verso i quali è responsabile.